Art. 62.

(Definizioni).

      1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
      2. Non sono DPI:

          a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

          b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

          c) le attrezzature di protezione individuale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del personale incaricato dei servizi per il mantenimento dell'ordine pubblico;

          d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

          e) i materiali sportivi;

 

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          f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

          g) gli apparecchi portatili per individuare e per segnalare rischi e fattori nocivi.